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ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI CONCESSA DAL DECRETO ENERGIA

Il Decreto Legge n. 181/2023 (cd. Decreto Energia), di recente convertito in Legge n.11/2024, ha disposto un allungamento della proroga già concessa di termini di inizio e fine lavori presenti nei titoli abilitativi/autorizzativi per l’edilizia privata.
Il Decreto Energia prevede, infatti, la proroga di 30 mesi dei termini di inizio e di fine lavori relativi ai permessi di costruire di cui all’art.15 del D.P.R. n.380/2001, alle Scia ed alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024, ampliando, quindi, le proroghe già concesse.
Tali termini, infatti, erano già stati prorogati: di un anno in forza del D.L. n.21/2022 e di due anni con il D.L. n.198/2022.


L’estensione della proroga dei suddetti termini risulta rilevante anche in relazione agli adempimenti previsti per l’accesso agli incentivi corrisposti dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., come già evidenziato in precedenti comunicati.


Pertanto, i termini previsti dai decreti di riferimento per l’accesso agli incentivi, tra i quali rientrano anche i termini di entrata in esercizio, potranno subire un ulteriore differimento di 30 mesi, qualora si dimostri, al momento della presentazione della richiesta di accesso agli incentivi, di aver ottenuto la sopra descritta proroga dei termini di inizio e fine lavori, che può essere richiesta a condizione che i termini non siano decorsi al momento in cui l’interessato comunica di volersi avvalere della proroga e che nel momento della comunicazione dell’interessato, i titoli abilitativi non siano in contrasto con eventuali nuovi strumenti urbanistici approvati, piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.


Il GSE, inoltre, evidenzia che, in generale, la proroga di 30 mesi non è applicabile nel caso in cui il titolo autorizzativo alla costruzione ed esercizio dell’impianto sia conseguito successivamente al termine da prorogare (ad esempio nel caso di titolo conseguito dopo l’8 ottobre 2022 non è più possibile accedere alle tariffe di riferimento del DM 23 giugno 2016).


Riguardo alla documentazione da trasmettere ai fini del riconoscimento della proroga, il GSE ha chiarito che la proroga, nel caso di titolo autorizzativo originario conseguito con un provvedimento espresso, dovrà sostanziarsi in un provvedimento espresso della competente amministrazione, attestante espressamente che il termine originario per la fine lavori è stato prorogato ai sensi del Decreto Legge n. 21/2022. Nel caso, invece, il titolo autorizzativo originario sia stato conseguito per silenzio assenso (ad esempio con PAS, DILA, SCIA, CILA ecc.), sarà sufficiente trasmettere la richiesta di proroga per la fine lavori ai sensi del Decreto Legge n.21/2022, corredata dall’evidenza di avvenuta ricezione da parte dell’Ente (protocollo leggibile, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.).


Si ringrazia per l’aggiornamento e la consulenza l’Avv. Ambrogio Papa, che resta a disposizione degli associati per fornire ogni chiarimento e supporto operativo finalizzato a beneficiare dell’illustrata proroga.